Il nuovo Dpr sui concorsi non si applica alle procedure concorsuali in itinere Il Tar Campania-Napoli, sezione VII, con la sentenza 11 settembre 2023 n. 5020, ha dichiarato illegittimo il comportamento di un ente locale che ha applicato, in un concorso per esami, la regola della determinazione del punteggio finale quale somma complessiva dei voti conseguiti nelle prove, anziché – come previsto dalla legge e dal regolamento all’atto dell’indizione della procedura – dalla
media delle votazione conseguite nelle prove scritte cui sommare il punteggio della prova orale.
Questo, in quanto le modifiche che gli enti apportano al regolamento sull’accesso ai pubblici impieghi (come per le norme di rango superiore) relativi all’ammissione dei candidati, alla valutazione dei titoli o allo svolgimento di esami di concorso e di votazioni, non trovano applicazione
per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle
norme vigenti al momento in cui essa ha inizio
Il riconoscimento della posizione organizzativa per il Corpo della polizia locale «I servizi di Polizia municipale o sono esercitati (sussistendone i presupposti) attraverso un vero e proprio Corpo di Polizia municipale o sono esercitati attraverso una delle strutture (area/servizi) in cui è organizzato il Comune, non potendosi dare tra l’una e l’altra ipotesi soluzioni intermedie». La preposizione ad un “Corpo” di polizia municipale, quale definito dalla legge 65/1986 e nella
ricorrenza dei presupposti richiesti da tale legge, integra gli estremi della posizione organizzativa secondo la contrattazione collettiva. La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 8 settembre 2023 n. 26227 ha riconosciuto il “diritto” all’incarico di posizione organizzativa in favore del soggetto posto in posizione di apicalità nell’organico della polizia locale.
Incentivi funzioni tecniche
«In tema di pubblico impiego privatizzato, l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera cui gli incarichi si riferiscono, se pure impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell’art. 18 della legge n. 109 del 1994 (nel testo all’epoca vigente), tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, corrispondente – in mancanza di altri parametri – alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c.». Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione Lavoro, nell’ordinanza 4 settembre 2023 n. 25696.
Autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale Il datore di lavoro pubblico è legittimato a riprendere il procedimento disciplinare senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga, pur dopo avere disposto la sospensione, che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione Lo ha ricordato la Corte di cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza 8 agosto 2023 n. 24175, con la quale
ha precisato che la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all’articolo 55-ter, comma 1, del Dlgs 165/2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla pubblica amministrazione, che può esercitarla, fermo il principio della tendenziale autonomia del
procedimento disciplinare rispetto a quello penale, qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga degli elementi necessari per la definizione del procedimento
Fonte: ilsole24ore.it